Recepita la Direttiva CSRD con il DLGS 125-2024

La nuova informativa sulla sostenibilità diventa obbligo di legge

Premessa

La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) sta trasformando il panorama della rendicontazione aziendale passando dal bilancio d’esercizio, al bilancio di sostenibilità alla rendicontazione integrata . Consentirà una comunicazione trasparente e chiara sulla performance aziendale non solo finanziaria ma anche di sostenibilità (ESG).

DLgs 125-2024

Il Dlgs 125 pubblicato in GU il 10 settembre 2024 e in vigore dal 25 settembre recepisce la direttiva UE 2022/2464 (CSRD) che include l’informativa di sostenibilità all’interno del bilancio nella Relazione sulla Gestione e non in un documento a sé stante. L’obiettivo è di garantire una maggiore integrazione tra informazioni di carattere finanziario e non.

Recepisce anche:

  • l’obbligo di Assurance: la revisione del report di sostenibilità venga effettuata da un «revisore della sostenibilità” abilitato, anche attraverso un tirocinio di almeno 8 mesi, già incaricato per la revisione del bilancio oppure un revisore diverso;
  • l’utilizzo di un formato elettronico standard per l’informativa di sostenibilità utilizzando il linguaggio XHTML e il linguaggio di marcatura XBRL (stessa tecnolgia dell’ESEF, utilizzato per il bilancio delle quotate);
  • l’adozione degli standard di rendicontazione ESRS;
  • la doppia materialità identificando non solo gli impatti ESG (approccio inside-out) ma anche i rischi e le opportunità per l’impresa (approccio outside-in) : sono i famosi “IROs” : Impacts, Risks & Opportunities

Il recepimento della direttiva modifica, infine, il codice civile (art. 2435-bis comma 1) con riferimento ai limiti per la redazione del bilancio d’esercizio per le società in forma abbreviata e per le micro-imprese, per il bilancio consolidato. Bisogna infatti tener conto dell’inflazione registrata negli ultimi anni.

Con tale intervento, in particolare, le soglie relative al totale dello Stato patrimoniale e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni sono state aumentate del 25% rispetto a quelle previgenti e arrotondate per approssimazione.

Sono rimaste, invece, invariate le soglie relative al numero dei dipendenti occupati.

Soggetti obbligati

La norma conferma gli obblighi a partire:

  • dal gennaio 2024 (con primo report nel 2025) per le grandi imprese e per le imprese madri di grandi gruppi, con oltre 500 dipendenti (anche su base consolidata) e che siano enti di interesse pubblico, ossia per i soggetti già tenuti all’obbligo di pubblicare la dichiarazione non finanziaria ai sensi del regime previgente (Direttiva 2013/34/Ue).
  • dal 1° gennaio 2025(con primo report nel 2026) per le grandi imprese e società madri di grandi gruppi diverse da quelle già obbligate e sopra riportate. Recependo gli incrementi nei limiti previsti a dicembre 2023 dall’Unione europea, sono definite grandi imprese le entità che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, superano due dei seguenti limiti:
    • totale dello Stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
    • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro;
    • numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.

gruppi di grandi imprese sono invece i gruppi composti da una società madre e società figlie che rientrano nel perimetro del bilancio consolidato e che superano i limiti sopra riportati. Così come per la redazione del bilancio consolidato è stabilito coerentemente che la verifica al superamento dei limiti possa essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento, aumentando del 20% i sopra citati limiti (e quindi 30 milioni di euro di totale attivo e 60 milioni di euro di fatturato).

Nell’ambito dei gruppi non quotati sono previste anche esenzioni rilevanti. Ad esempio, un’impresa di grande dimensione può non fornire l’informativa di sostenibilità se la stessa viene riportata nell’ambito del bilancio consolidato della società madre.

Attualmente, in molti casi, la società figlia redige il bilancio di sostenibilità in via facoltativa mentre la società madre non redige il bilancio di sostenibilità. Con l’obbligatorietà, si rovescia il punto di vista: la società madre sarà obbligata a riportare nella relazione sulla gestione l’informativa sulla sostenibilità mentre la società figlia avrà la facoltà di redigerla.

  • dal 1° gennaio 2026(con primo report nel 2027) per le PMI con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e le disposizioni riguardano gli enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive.

Le piccole e medie imprese sono definite come le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati:

    • totale dello Stato patrimoniale: superiore a 450.000 euro e inferiore a 25.000.000 di euro;
    • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a 900.000 euro e inferiore a 50.000.000 di euro;
    • numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250.
    • Si conferma, per le PMI quotate, la possibilità di non applicare tale norma per due anni (ovvero fino all’esercizio finanziario 2028), con l’obbligo però di spiegare le motivazioni per le quali si è deciso di avvalersi di tale opzione.
  • dal 1° gennaio 2028 (con primo report nel 2029) per le imprese di Paesi terzi extra Ue.

Le PMI non quotate, non rientrando nel campo di applicazione della CSRD, non hanno l’obbligo di redigere il report di sostenibilità, ma potranno farlo su base volontaria, tenendo conto che lo chiedono i cittadini, i clienti, la filiera, le banche, gli investitori.

 Le sfide per l’impresa e per il CFO

I nuovi obblighi normativi impongono alle aziende/gruppi ed, in particolare ai CFO, di adeguarsi velocemente ai nuovi standard di rendicontazione sulla sostenibilità (ESRS).

Il CFO è tenuto a:

  • implementare sistemi per la raccolta, l’analisi e la presentazione dei dati, sia previsionali (Piano di sostenibilità) sia consuntivi (Report di sostenibilità), in modo accurato e tempestivo ; il formato XBRL richiede che il sistema utilizzato sia capace di generare quel tipo di file ;
  • includere i nuovi requisiti di reporting sulla sostenibilità all’interno del bilancio nella Relazione sulla Gestione;
  • comunicare in modo efficace a tutti gli stakeholders, interni ed esterni, le informazioni rilevanti.

Affrontare queste sfide richiede una leadership forte e una strategia integrata.

I CFO sono alla guida di questo cambiamento, giocando un ruolo fondamentale nell’orientare le imprese verso una maggiore responsabilità e sostenibilità.

2024-09-14T12:52:43+02:00